Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 13 set 1972
I posti di professore universitario di ruolo recuperati con il precedente , sono attribuiti, a norma dello , commi quarto e quinto della precitata legge 24 febbraio 1967, n. 62, per il normale incremento degli organici, alle seguenti facoltà universitarie, nella misura a fianco di ciascuna indicata: Numero dei posti UNIVERSITÀ DI CATANIA: Facoltà di giurisprudenza.......... 1 UNIVERSITÀ DI FIRENZE: Facoltà di scienze politiche.........1 UNIVERSITÀ DI NAPOLI: Facoltà di farmacia............. 1 Facoltà di architettura............1 UNIVERSITÀ DI PAVIA: Facoltà di giurisprudenza.......... 2 UNIVERSITÀ DI ROMA: Facoltà di medicina e chirurgia....... 1 UNIVERSITÀ DI SASSARI: Facoltà di giurisprudenza.......... 1 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 giugno 1972 LEONE MISASI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1972 Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 159. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-16;494#art-2