Regolamento di esecuzione della L. 28 marzo 1968, n. 434›Titolo VII
Art. 30
Iscrizione all'albo dei diplomati della cessata scuola tecnica agraria pareggiata di S. Michele all'Adige
In vigore dal 20 dic 1972
I diplomati di cui all'art. 65, secondo comma, della legge, che richiedono l'iscrizione nell'albo professionale o nell'elenco speciale dei periti agrari debbono, in luogo del diploma richiesto dall'art. 31, lettera d) della legge, produrre al consiglio del collegio nel cui albo o elenco speciale chiedono di essere iscritti:
1) copia autentica del diploma rilasciato dalla cessata scuola tecnica agraria pareggiata di S. Michele all'Adige;
2) documentazione attestante l'effettivo esercizio, alla data di entrata in vigore della legge 28 marzo 1968, n. 434, e negli ultimi cinque anni, di attività professionale di carattere agrario, anche subordinata, inerente al diploma di cui al precedente n. 1).
Il consiglio del collegio può richiedere all'interessato di integrare la documentazione disponendo, se necessario, accertamenti d'ufficio.
Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA
Il Ministro per le finanze
PELLA
Il Ministro per il tesoro
COLOMBO
Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI
Il Ministro per l'agricoltura e foreste
NATALI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-05-16;731#art-rde-30