Art. 30 · Iscrizione all'albo dei diplomati della cessata scuola tecnica agraria pareggiata di S. Michele all'Adige
Regolamento di esecuzione della L. 28 marzo 1968, n. 434Titolo VII

Art. 30

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Iscrizione all'albo dei diplomati della cessata scuola tecnica agraria pareggiata di S. Michele all'Adige

In vigore dal 20 dic 1972
I diplomati di cui all'art. 65, secondo comma, della legge, che richiedono l'iscrizione nell'albo professionale o nell'elenco speciale dei periti agrari debbono, in luogo del diploma richiesto dall'art. 31, lettera d) della legge, produrre al consiglio del collegio nel cui albo o elenco speciale chiedono di essere iscritti: 1) copia autentica del diploma rilasciato dalla cessata scuola tecnica agraria pareggiata di S. Michele all'Adige; 2) documentazione attestante l'effettivo esercizio, alla data di entrata in vigore della legge 28 marzo 1968, n. 434, e negli ultimi cinque anni, di attività professionale di carattere agrario, anche subordinata, inerente al diploma di cui al precedente n. 1). Il consiglio del collegio può richiedere all'interessato di integrare la documentazione disponendo, se necessario, accertamenti d'ufficio. Il Ministro per la grazia e giustizia GONELLA Il Ministro per le finanze PELLA Il Ministro per il tesoro COLOMBO Il Ministro per la pubblica istruzione MISASI Il Ministro per l'agricoltura e foreste NATALI
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