Art. 1
In vigore dal 20 dic 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 28 marzo 1968, n. 434, sull'ordinamento della professione di perito agrario;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione e per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
È approvato nell'unito testo sottoscritto dai Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione e per l'agricoltura e foreste, il regolamento per la esecuzione della legge 28 marzo 1968, n. 434.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 maggio 1972
LEONE
ANDREOTTI - GONELLA - PELLA -
COLOMBO - MISASI - NATALI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 67. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-05-16;731#art-rd-1