Art. 1

In vigore dal 20 dic 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 28 marzo 1968, n. 434, sull'ordinamento della professione di perito agrario; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione e per l'agricoltura e le foreste; Decreta: È approvato nell'unito testo sottoscritto dai Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione e per l'agricoltura e foreste, il regolamento per la esecuzione della legge 28 marzo 1968, n. 434. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 maggio 1972 LEONE ANDREOTTI - GONELLA - PELLA - COLOMBO - MISASI - NATALI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1972 Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 67. - CARUSO
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