Regolamento gestione patrimoniale amministrativa e finanziaria›Capo III
Art. 29
In vigore dal 8 mar 1973
Alla scadenza dell'esercizio finanziario in corso, tutti gli impegni provvisori registrati devono essere senz'altro eliminati dalla contabilità.
Alla scadenza dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui vennero assunti e registrati devono del pari essere eliminati dalla contabilità gli impegni definitivi che non abbiano ancora avuto principio di esecuzione.
Ai fini del precedente comma secondo, il capo del servizio amministrativo comunica al direttore dell'Azienda un elenco degli impegni registrati nell'esercizio anteriore a quello scaduto, in conto dei quali non risulti alcun pagamento affinché vi sia annotato per ciascun impegno se e quali primi atti di esecuzione delle relative spese abbiano avuto eventualmente luogo entro il 31 dicembre dell'ultimo esercizio. Tali annotazioni saranno sottoposte al visto del presidente, dopo di che gli elenchi vengono restituiti al servizio amministrativo.
L'eventuale nuova iscrizione in contabilità degli anzidetti impegni definitivi non può aver luogo se non in base ad apposita decisione dell'organo dell'Azienda che ebbe ad autorizzare le spese cui si riferiscono gli impegni eliminati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-04-17;989#art-rgp-29