Regolamento gestione patrimoniale amministrativa e finanziaria›Capo II
Art. 33
In vigore dal 8 mar 1973
Per l'uso dei meccanismi, per i diritti di rata e per qualsiasi altra prestazione di servizio di mezzi meccanici e degli impianti di deposito dell'Azienda, le ditte interessate debbono effettuare il versamento di una congrua somma, in conto di quella che sia poi dovuta.
Le ditte interessate sono obbligate ad integrare il versamento di cui sopra, su richiesta dell'Azienda, in modo che il loro debito non risulti mai superiore alla somma versata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-04-17;989#art-rgp-33