Art. 3
In vigore dal 14 apr 1972
All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 1312 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1972.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 marzo 1972
LEONE
RUMOR - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1972
Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 1. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-03-21;90#art-3