Art. 1

In vigore dal 14 apr 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Ritenuto che per le particolari esigenze dei servizi di polizia giudiziaria e stradale, si rende necessario ed urgente disporre il richiamo in servizio temporaneo di un contingente di sottufficiali e di militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; Visti gli articoli 46 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e 37 della legge 26 luglio 1961, n. 709; Sulla proposta del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Il Ministro dell'interno è autorizzato a richiamare in servizio temporaneo, per la durata di un anno, a decorrere dal 10 aprile 1972, un contingente complessivo di 3000 sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; qualora perdurino le esigenze di cui in premessa, ha facoltà di prorogare di un ulteriore anno il richiamo del predetto contingente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-03-21;90#art-1

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