Art. 2

In vigore dal 14 apr 1972
Il tempo, i modi e la durata dei richiami saranno stabiliti dal Ministro per l'interno; ciascun richiamo non potrà avere durata superiore ad un anno dalla data di inizio del richiamo stesso, salva la facoltà di proroga di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-03-21;90#art-2

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