Art. 2
In vigore dal 14 apr 1972
Il tempo, i modi e la durata dei richiami saranno stabiliti dal Ministro per l'interno; ciascun richiamo non potrà avere durata superiore ad un anno dalla data di inizio del richiamo stesso, salva la facoltà di proroga di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-03-21;90#art-2