Art. 3

In vigore dal 28 gen 1972
Nei consigli di amministrazione degli enti costituiti per l'organizzazione delle fiere internazionali saranno inclusi due componenti designati dal Consiglio regionale della regione nel cui territorio si effettua la fiera. Uno dei rappresentanti regionali fa parte della giunta esecutiva dell'ente. Dei collegi dei revisori dei conti fa parte un revisore designato dalla giunta regionale. Nei consigli di amministrazione degli enti costituiti per l'organizzazione di fiere classificate come nazionali saranno inclusi tre componenti designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tra i quali, viene scelto il presidente dell'ente da nominare dal competente organo regionale. Nei collegi dei revisori dei conti degli enti medesimi sarà incluso un componente designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-15;7#art-3

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