Art. 1

In vigore dal 28 gen 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 87, comma quinto, 117, 118 e la disposizione VIII transitoria della Costituzione; Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per le Regioni a statuto ordinario, che all'art. 17 conferisce delega al Governo per il passaggio delle funzioni e del personale statali alle Regioni; Sentite le Regioni a statuto ordinario; Udito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: . Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di fiere e mercati. Il trasferimento riguarda, tra l'altro, le funzioni concernenti: a) le fiere: locali, provinciali, interprovinciali, nazionali nonché quelle internazionali che non sono organizzate da enti riconosciuti ai sensi dell' del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454; b) le esposizioni e mostre agricole, industriali e commerciali con esclusione di quelle internazionali e universali; c) le esposizioni e mostre d'arte organizzate allo scopo della vendita e dell'acquisto delle opere esposte; d) i mercati per la compravendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli; delle carni e dei prodotti ittici.
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