Art. 2

In vigore dal 28 gen 1972
Rimangono ferme le disposizioni del primo comma dell' del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito, senza modificazioni, nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, per quanto riguarda il riconoscimento, con decreto del Presidente della Repubblica, degli enti costituiti per l'organizzazione delle fiere con qualifica di nazionale ed internazionale. Restano, altresì, ferme le attribuzioni degli organi statali in ordine all'ente autonomo "Mostra mercato nazionale dell'artigianato in Firenze". Il riconoscimento di nuovi enti fieristici organizzatori di fiere internazionali potrà essere promosso anche dalle regioni nel cui territorio si effettua la fiera. Per le fiere nazionali, il decreto di cui al primo comma sarà emanato per iniziativa della Regione a statuto ordinario nel cui territorio si effettua la fiera.
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