Art. 4
In vigore dal 23 gen 1972
Fino a quando non sarà provveduto al loro riordinamento, con legge dello Stato, restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine:
all'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT);
all'Automobile club d'Italia (ACI);
al Club alpino italiano (CAI);
agli altri enti; istituzioni ed organismi pubblici a carattere nazionale o pluriregionale operanti nel settore del turismo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-14;6#art-4