Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 23 gen 1972
Fino a quando non sarà provveduto al loro riordinamento, con legge dello Stato, restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine: all'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT); all'Automobile club d'Italia (ACI); al Club alpino italiano (CAI); agli altri enti; istituzioni ed organismi pubblici a carattere nazionale o pluriregionale operanti nel settore del turismo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-14;6#art-4