Art. 5

In vigore dal 23 gen 1972
Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di difesa nazionale, di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di sicurezza degli impianti, nonché quelle altre che, pur essendo esercitate in relazione alle attività turistiche ed alberghiere, riguardano materie non comprese nell'art. 117 della Costituzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-14;6#art-5

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