Art. 5

Norme transitorie

In vigore dal 10 feb 1972
Ai concorsi possono partecipare anche gli impiegati che anteriormente all'8 gennaio 1971 rivestivano la qualifica di cancelliere principale, assistente commerciale principale e primo archivista e abbiano compiuto tredici anni di effettivo, complessivo servizio nelle rispettive carriere. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 dicembre 1971 LEONE COLOMBO - MORO Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1972 Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 25. - VALENTINI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-30;1251#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo