Art. 1
Ammissione al concorso
In vigore dal 10 feb 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;
Decreta:
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(Ammissione al concorso)
Possono essere ammessi al concorso per esami per la nomina a ispettore amministrativo, gli impiegati delle carriere di concetto dell'Amministrazione degli affari esteri che:
a) abbiano la qualifica di cancelliere capo o equiparata; ovvero, b) abbiano la qualifica di cancelliere principale o equiparata e almeno cinque anni di effettivo servizio in essa; ovvero,
c) abbiano la qualifica di cancelliere principale equiparata e siano in possesso di uno dei diplomi di laurea richiesti per l'ammissione alla carriera direttiva amministrativa.
Possono essere ammessi al concorso per esami per la nomina a cancelliere principale o assistente commerciale principale gli impiegati della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri che:
a) abbiano la qualifica di coadiutore superiore; ovvero,
b) abbiano la qualifica di coadiutore principale con almeno cinque anni di effettivo servizio in essa; ovvero,
c) abbiano la qualifica di coadiutore principale e siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado prescritto per l'ammissione alla carriera di concetto per la quale si concorre.
Possono essere ammessi al concorso per esami per la nomina a coadiutore principale gli impiegati delle carriere ausiliarie e gli operai dell'Amministrazione degli affari esteri che:
a) abbiano, se appartenenti alle carriere ausiliarie, almeno tredici anni di effettivo servizio nella carriera; ovvero,
b) siano capi operai o operai specializzati; ovvero,
c) siano operai qualificati con almeno sei anni di anzianità nel ruolo; ovvero,
d) siano operai comuni con almeno tredici anni di anzianità nel ruolo.
I periodi di anzianità di servizio indicati nelle precedenti lettere a), c) e d) sono ridotti di quattro anni per i dipendenti in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.
L'ammissione al concorso per coloro che non siano provvisti del prescritto titolo di studio è subordinata al giudizio favorevole del consiglio di amministrazione che, a tal fine, tiene conto della qualità del servizio prestato, del rendimento, delle attitudini ad esercitare le funzioni delle carriere per le quali i candidati concorrono e del risultato conseguito nei corsi di integrazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-30;1251#art-1