Art. 4
Rinvio alle disposizioni sui regolamenti di ammissione alle varie carriere
In vigore dal 10 feb 1972
Si applicano le disposizioni dei regolamenti sui concorsi di ammissione alla qualifica iniziale delle rispettive carriere per la regolazione della durata e delle modalità di svolgimento delle prove obbligatorie e per la attribuzione del relativo punteggio, nonché per la regolazione dello svolgimento e della natura delle prove integrative e facoltative e per la relativa valutazione.
Le disposizioni dei regolamenti di cui al primo comma disciplinano altresì la formazione delle commissioni esaminatrici, la sede e il calendario delle prove, la formazione e l'approvazione delle graduatorie ed ogni altro aspetto dei concorsi in oggetto non specificamente regolato dalle disposizioni del presente regolamento.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-30;1251#art-4