Capo I

Art. 4

Istruttoria

In vigore dal 1 feb 1972
L'organo decidente, qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente, comunica il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato. Entro venti giorni dalla comunicazione del ricorso gli interessati possono presentare all'organo cui è diretto deduzioni e documenti. L'organo decidente può disporre gli accertamenti che ritiene utili ai fini della decisione del ricorso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-11-24;1199#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo