Capo I
Art. 4
Istruttoria
In vigore dal 1 feb 1972
L'organo decidente, qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente, comunica il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato.
Entro venti giorni dalla comunicazione del ricorso gli interessati possono presentare all'organo cui è diretto deduzioni e documenti.
L'organo decidente può disporre gli accertamenti che ritiene utili ai fini della decisione del ricorso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-11-24;1199#art-4