Capo I
Art. 1
Ricorso
In vigore dal 1 feb 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l' della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento della Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, sostituito dall' della legge 28 ottobre 1970, n. 775, riguardante proroga, modifiche e integrazioni alla predetta delega;
Ritenuto opportuno provvedere, in attuazione della delega sopra indicata, alla semplificazione e allo snellimento dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
Sentito il Consiglio di Stato che ha predisposto a tale fine uno schema di provvedimento in esito ad apposito incarico conferitogli ai sensi dell' del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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(Ricorso)
Contro gli atti amministrativi non definitivi è ammesso ricorso in unica istanza all'organo sovraordinato, per motivi di legittimità e di merito; da parte di chi vi abbia interesse.
Contro gli atti amministrativi dei Ministri, di enti pubblici o di organi collegiali è ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse nei casi, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge o dagli ordinamenti dei singoli enti.
La comunicazione degli atti soggetti a ricorso ai sensi del presente articolo deve recare l'indicazione del termine e dell'organo cui il ricorso deve essere presentato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-11-24;1199#art-1