Capo I

Art. 3

Sospensione dell'esecuzione

In vigore dal 1 feb 1972
D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dall', secondo comma, l'organo decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-11-24;1199#art-3

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