Art. 3
In vigore dal 14 ott 1971
Sono istituiti ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, cinque posti di professore di ruolo, nonché ai sensi dell'art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465, sette posti di assistente ordinario.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-06-11;794#art-3