Art. 2
In vigore dal 14 ott 1971
È riconosciuta la facoltà di magistero - con il corso di laurea in materie letterarie - presso l'Università degli studi di Ferrara.
Tale facoltà di magistero, che va ad aggiungersi alle facoltà di giurisprudenza, di medicina e chirurgia, di scienze matematiche, fisiche e naturali e di farmacia della suddetta Università degli studi di Ferrara, viene mantenuta con i mezzi forniti secondo la convenzione e l'atto aggiuntivo di cui al precedente articolo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-06-11;794#art-2