Art. 1

In vigore dal 14 ott 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte avanzate dalle autorità accademiche dell'Università di Ferrara, intese ad ottenere la istituzione presso detta università della facoltà di magistero; Veduta la convenzione e l'atto aggiuntivo stipulati rispettivamente in data 15 ottobre 1969 e 4 marzo 1971 tra l'Università degli studi, il comune e la provincia di Ferrara per il funzionamento e mantenimento della facoltà di magistero; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Riconosciuta la particolare necessità di approvare la proposta anzidetta; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . Sono approvati e resi esecutivi la convenzione e l'atto aggiuntivo, annessi al presente decreto e stipulati rispettivamente il 15 ottobre 1969 e il 4 marzo 1971, tra la Università degli studi, il comune e la provincia di Ferrara per il funzionamento e il mantenimento, presso la suddetta università, della facoltà di magistero.
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