Art. 4
In vigore dal 27 ott 1971
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 253 sopramenzionato i diplomi di qualifica del settore commerciale rilasciati in base al precedente ordinamento, dopo un corso di studio triennale o quadriennale, sono equipollenti a quelli attualmente rilasciati come di seguito precisato:
"segretario d'azienda"; "addetto alla segreteria di azienda";
"contabile d'azienda"; "addetto alla contabilità di azienda";
"corrispondente commerciale in lingue estere";
"addetto agli uffici turistici";
"steno-dattilografo in lingue estere";
"addetto agli uffici turistici";
"operatore commercio con l'estero";
"addetto alle aziende di spedizione e trasporto".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 maggio 1971
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1971
Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 126. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-05-27;811#art-4