Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 27 ott 1971
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 253 sopramenzionato i diplomi di qualifica del settore commerciale rilasciati in base al precedente ordinamento, dopo un corso di studio triennale o quadriennale, sono equipollenti a quelli attualmente rilasciati come di seguito precisato: "segretario d'azienda"; "addetto alla segreteria di azienda"; "contabile d'azienda"; "addetto alla contabilità di azienda"; "corrispondente commerciale in lingue estere"; "addetto agli uffici turistici"; "steno-dattilografo in lingue estere"; "addetto agli uffici turistici"; "operatore commercio con l'estero"; "addetto alle aziende di spedizione e trasporto". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 maggio 1971 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1971 Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 126. - CARUSO
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