Art. 3
In vigore dal 27 ott 1971
L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, è integrato nel senso che al primo comma dell'articolo medesimo dopo le parole "installatore di impianti idro-termo-sanitari" vanno aggiunte le parole "ottico, meccanico armaiolo, meccanico strumentista orologiaio, montatore impianti distribuzione carburanti, nonché i licenziati dalla sezione triennale di qualifica per meccanico agrario".
Lo stesso art. 5 al secondo comma va integrato con l'aggiunta delle parole "installatore di impianti telefonici, tecnico di radiologia medica" alla fine del comma medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-05-27;811#art-3