Art. 2

In vigore dal 26 ott 1971
Ai fini dell'applicazione dei canoni di uso dei circuiti telegrafici interurbani per velocità di trasmissione fino a 200 Baud (400 Hz), si misura in linea d'aria la distanza fra i capoluoghi di provincia interessati. Qualora lo utente risieda fuori della città capoluogo, alla distanza di cui sopra si aggiunge quella, misurata in linea d'aria, tra il capoluogo e l'ufficio telegrafico della località ove ha sede l'utente stesso. Per i circuiti di tipo telefonico di banda lorda di 4 kHz per trasmissioni telegrafiche sull'intera banda telefonica, il canone è calcolato con gli stessi criteri stabiliti per l'applicazione delle tariffe telefoniche settoriali e interurbane. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 febbraio 1971 SARAGAT COLOMBO - BOSCO - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1971 Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 122. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-02-22;807#art-2

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