Art. 1
In vigore dal 26 ott 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 269;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 338;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1232, recante norme per la determinazione dei canoni relativi all'uso di linee telegrafiche e telefoniche e di apparati telegrafici di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dei canoni relativi alla manutenzione di linee ed apparati per conto di altre amministrazioni o di terzi, e per la determinazione delle quote di spese generali, di surrogazione e di appoggio;
Ritenuta la necessità di dare una definizione di circuito urbano;
Considerata l'opportunità di modificare il criterio di misurazione dei circuiti telegrafici interurbani, in analogia a quanto già praticato per i circuiti telefonici interurbani;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Ai fini dell'applicazione dei canoni di uso dei circuiti urbani e dei raccordi urbani di circuiti interurbani si considerano urbani i circuiti compresi nel territorio di una stessa rete telefonica urbana.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-02-22;807#art-1