Art. 2
2 / 2In vigore dal 26 ott 1971
Ai fini dell'applicazione dei canoni di uso dei circuiti telegrafici interurbani per velocità di trasmissione fino a 200 Baud (400 Hz), si misura in linea d'aria la distanza fra i capoluoghi di provincia interessati. Qualora lo utente risieda fuori della città capoluogo, alla distanza di cui sopra si aggiunge quella, misurata in linea d'aria, tra il capoluogo e l'ufficio telegrafico della località ove ha sede l'utente stesso.
Per i circuiti di tipo telefonico di banda lorda di 4 kHz per trasmissioni telegrafiche sull'intera banda telefonica, il canone è calcolato con gli stessi criteri stabiliti per l'applicazione delle tariffe telefoniche settoriali e interurbane.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 febbraio 1971
SARAGAT
COLOMBO - BOSCO -
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1971
Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 122. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-02-22;807#art-2