Art. 2
In vigore dal 6 apr 1971
La convenzione e l'atto aggiuntivo, stipulati in Bologna per la facoltà di magistero in data 7 settembre 1955 e 5 ottobre 1956 e la convenzione stipulata in Bologna per la facoltà di scienze politiche in data 3 agosto 1964, tra l'Università degli studi e il consiglio interprovinciale universitario di Bologna, sono dichiarati decaduti e sono sostituiti ad ogni effetto dalle due convenzioni, stipulate entrambe in data 6 luglio 1970 tra gli stessi enti.
Le suddette due convenzioni del 6 luglio 1970 sono - approvate e rese esecutive con il presente decreto (Allegati A e B).
In applicazione delle predette convenzioni restano unicamente confermati sei posti di professore convenzionati per la facoltà di magistero e cinque per quella di scienze politiche. Tali posti saranno soppressi a mano a mano che si renderanno vacanti per qualsiasi causa. Detti posti si intendono soppressi qualora venga meno in tutto o in parte, l'impegno finanziario dell'ente sovventore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 febbraio 1971
SARAGAT
MISASI - FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 33. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-02-04;57#art-2