Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 6 apr 1971
La convenzione e l'atto aggiuntivo, stipulati in Bologna per la facoltà di magistero in data 7 settembre 1955 e 5 ottobre 1956 e la convenzione stipulata in Bologna per la facoltà di scienze politiche in data 3 agosto 1964, tra l'Università degli studi e il consiglio interprovinciale universitario di Bologna, sono dichiarati decaduti e sono sostituiti ad ogni effetto dalle due convenzioni, stipulate entrambe in data 6 luglio 1970 tra gli stessi enti. Le suddette due convenzioni del 6 luglio 1970 sono - approvate e rese esecutive con il presente decreto (Allegati A e B). In applicazione delle predette convenzioni restano unicamente confermati sei posti di professore convenzionati per la facoltà di magistero e cinque per quella di scienze politiche. Tali posti saranno soppressi a mano a mano che si renderanno vacanti per qualsiasi causa. Detti posti si intendono soppressi qualora venga meno in tutto o in parte, l'impegno finanziario dell'ente sovventore. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 febbraio 1971 SARAGAT MISASI - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1971 Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 33. - CARUSO
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