Art. 1

In vigore dal 6 apr 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, n. 1312, relativo all'approvazione della convenzione e all'atto aggiuntivo stipulati in Bologna tra la Università degli studi e il Consorzio interprovinciale universitario per il finanziamento della facoltà di magistero istituita presso l'Università degli studi di Bologna; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1964, n. 1670, relativo all'istituzione della facoltà di scienze politiche presso l'Università degli studi di Bologna; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . A decorrere dall'anno accademico 1970-71 la facoltà di magistero dell'Università degli studi di Bologna, creata convenzionata con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, n. 1312 e la facoltà di scienze politiche, creata convenzionata con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1964, n. 1670, passano a carico dello Stato.
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