Capo III
Art. 44
Coadiutori e commessi, o equiparati, invalidi di guerra
In vigore dal 8 gen 1971
I coadiutori e i commessi, o equiparati, invalidi di guerra al compimento del primo aumento periodico nella seconda classe di stipendio conseguono la terza classe.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1077#art-44