Capo III

Art. 42

Valutazione del servizio prestato nei reparti combattenti

In vigore dal 8 gen 1971
Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione, agli scrutini per la promozione alle qualifiche di direttore di sezione, di segretario principale, di coadiutore principale e di commesso capo, o equiparata, il servizio militare prestato, anteriormente alla nomina ad impiegato di ruolo, in reparti combattenti è valutato per intero come servizio civile di ruolo. Il servizio valutato ai sensi del primo comma è cumulabile con quello valutato ai sensi dell', fermo restando il disposto di cui al terzo comma dello stesso articolo. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche agli impiegati ai quali sono stati estesi i benefici spettanti ai combattenti per la progressione in carriera.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1077#art-42

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