Art. 44 · Coadiutori e commessi, o equiparati, invalidi di guerra
Capo III

Art. 44

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Coadiutori e commessi, o equiparati, invalidi di guerra

In vigore dal 8 gen 1971
I coadiutori e i commessi, o equiparati, invalidi di guerra al compimento del primo aumento periodico nella seconda classe di stipendio conseguono la terza classe.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1077#art-44