Sez. III

Art. 109

Variazione delle piante organiche

In vigore dal 8 gen 1971
Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 175 della legge 26 marzo 1958, n. 425, all' della legge 27 luglio 1967, n. 668, e agli della legge 29 dicembre 1969, n. 1041, concernenti variazioni alle piante organiche. I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione della legge 19 ottobre 1959, n. 928, sono riassorbiti in occasione di aumenti conseguenti a variazioni di organico.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1077#art-109

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