Sez. III
Art. 109
64 / 153Variazione delle piante organiche
In vigore dal 8 gen 1971
Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 175 della legge 26 marzo 1958, n. 425, all' della legge 27 luglio 1967, n. 668, e agli della legge 29 dicembre 1969, n. 1041, concernenti variazioni alle piante organiche.
I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione della legge 19 ottobre 1959, n. 928, sono riassorbiti in occasione di aumenti conseguenti a variazioni di organico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1077#art-109