Sez. III

Art. 107

Norme particolari

In vigore dal 8 gen 1971
Le disposizioni di cui agli della presente legge non si applicano al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Restano salve le disposizioni di cui agli , secondo comma, e 18 della legge 8 dicembre 1961, n. 1265.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1077#art-107

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