Art. 2
In vigore dal 2 nov 1971
Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sarà provveduto alla destinazione del patrimonio e delle dotazioni dell'istituto predetto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato ad Antagnod, addì 30 agosto 1970
SARAGAT
MISASI - RESTIVO - FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1971
Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 130. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-08-30;1504#art-2