Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 2 nov 1971
Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sarà provveduto alla destinazione del patrimonio e delle dotazioni dell'istituto predetto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato ad Antagnod, addì 30 agosto 1970 SARAGAT MISASI - RESTIVO - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1971 Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 130. - CARUSO
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