Art. 1

In vigore dal 2 nov 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica; Veduta la legge 8 luglio 1956, n. 782; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1962, con il quale è stato istituito l'istituto tecnico femminile "A. Saffi" di Roma; Considerato che al 30 settembre 1970 il predetto istituto cessa di esistere per l'esiguità del numero degli alunni; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta: . A decorrere dal 1 ottobre 1970 l'istituto tecnico femminile "A. Saffi" di Roma è soppresso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-08-30;1504#art-1

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