Art. 4
In vigore dal 31 mar 1971
Presso l'istituto potranno essere istituiti:
a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;
b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;
c) corsi di integrazione professionale per ciechi, per sordi-ciechi e per ciechi sordomuti;
d) corsi preparatori;
e) corsi di formazione e di aggiornamento per insegnanti e insegnanti tecnico-pratici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-06-01;1399#art-4