Art. 3

In vigore dal 31 mar 1971
Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare fra i non vedenti di entrambi i sessi personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato, nonché di mansioni di altre attività previste per il personale non vedente. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1) Scuola professionale per l'industria tessile, con sezione per: tessitori di tessuto artistico operato. 2) Scuola professionale per l'industria cartotecnica, con sezione per: rilegatori artistici. 3) Scuola professionale per l'industria del legno, con sezioni per: addetti alle lavorazioni di manufatti di cocco, saggina e rivestimento sedie; addetti alle lavorazioni di manufatti di vimini; addetti alle lavorazioni di manufatti di malacche. 4) Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezione per: aggiustatori di meccanica fine. 5) Scuola professionale per centralinisti, con sezione per: centralinisti telefonici. 6) Scuola professionale per massofisioterapia, con sezione per: massofisioterapisti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-06-01;1399#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo