Art. 3
In vigore dal 31 mar 1971
Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare fra i non vedenti di entrambi i sessi personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato, nonché di mansioni di altre attività previste per il personale non vedente.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1) Scuola professionale per l'industria tessile, con sezione per: tessitori di tessuto artistico operato.
2) Scuola professionale per l'industria cartotecnica, con sezione per:
rilegatori artistici.
3) Scuola professionale per l'industria del legno, con sezioni per:
addetti alle lavorazioni di manufatti di cocco, saggina e rivestimento sedie;
addetti alle lavorazioni di manufatti di vimini;
addetti alle lavorazioni di manufatti di malacche.
4) Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezione per:
aggiustatori di meccanica fine.
5) Scuola professionale per centralinisti, con sezione per:
centralinisti telefonici.
6) Scuola professionale per massofisioterapia, con sezione per:
massofisioterapisti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-06-01;1399#art-3