Art. 1
In vigore dal 31 mar 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduti gli articoli 175 e 177 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, concernente l'approvazione del testo unico sull'istruzione elementare;
Veduto il regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, relativo all'approvazione del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare;
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Veduta la legge 22 aprile 1932, n. 490, sul riordinamento della scuola secondaria di avviamento al lavoro;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Veduto l' del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;
Veduto il regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, sul riordinamento dell'istruzione professionale per ciechi;
Veduta la legge 14 dicembre 1955, n. 1293, recante norme sull'istruzione professionale per ciechi;
Veduto l', lettera b), della legge 29 ottobre 1960, n. 1396, sui direttori delle scuole elementari statali per ciechi;
Veduta la legge 5 luglio 1961, n. 570, relativa all'istituzione della scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi;
Veduta la legge 27 luglio 1962, n. 1113, concernente modifiche alla citata legge n. 1293 sull'istruzione professionale dei ciechi;
Veduta la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sulla scuola media;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1964, n. 1617, concernente la scuola media per ciechi;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per la sanità, per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
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L'Istituto d'istruzione professionale per i ciechi di Napoli di cui al regio decreto 13 novembre 1924, n. 2950, è riordinato secondo quanto disposto dal presente decreto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-06-01;1399#art-1