Art. 14
In vigore dal 31 mar 1971
Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa, misura di quelle fissate per gli istituti tecnici industriali.
Gli alunni ciechi mantenuti a carico degli enti pubblici o degli enti di beneficenza sono esonerati dal pagamento delle tasse, ivi compresa quella di diploma.
Il consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-06-01;1399#art-14