Art. 18
In vigore dal 31 mar 1971
A capo dell'istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'istituto e ne ha la direzione amministrativa. Egli è altresì autorizzato ad accettare la nomina a direttore del convitto eventualmente offertagli dal consiglio di amministrazione del "Patronato Regina Margherita - pro-ciechi - Istituto Paolo Colosimo" di Napoli.
A capo di ogni scuola può essere nominato un direttore che risponde verso il preside stesso dell'andamento didattico e disciplinare della scuola professionale alla quale è preposto. Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.
Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dal vice-preside, dai direttori di scuole o, in mancanza, da due insegnanti e da uno o più insegnanti tecnico-pratici.
Il consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo. Nel caso in cui nello stesso plesso scolastico dell'istituto funzionino altre scuole statali per ciechi, anche se di diverso grado, la loro direzione è affidata per incarico al preside pro-tempore dell'istituto professionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-06-01;1399#art-18