Art. 11

In vigore dal 31 mar 1971
Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere i ciechi che abbiano assolto l'obbligo scolastico previsto dalle vigenti disposizioni. Ai fini dell'attuazione del presente decreto sono considerati ciechi coloro che siano colpiti da cecità assoluta o abbiano un residuo visivo non superiore ad un decimo di entrambi gli occhi con eventuale correzione. Indipendentemente dalle condizioni di visus, l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario. Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'anzidetto art. 4, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione e sottoposte all'approvazione del competente provveditore agli studi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-06-01;1399#art-11

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