Art. 4
In vigore dal 7 feb 1971
L'Università di Milano si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti ai titolari dei posti nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente , da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai titolari dei posti stessi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-04-24;1186#art-4