Art. 3
In vigore dal 7 feb 1971
I contributi annui a carico dell'amministrazione provinciale di Milano, vengono determinati in L. 5.600.000 (cinquemilioniseicentomila) per il mantenimento dei posti di cui al precedente e in L. 1.120.000 (unmilionecentoventimila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai titolari dei posti stessi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-04-24;1186#art-3